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Atti di gara e di esecuzione del contratto: escluso l’accesso civico generalizzato


I documenti relativi alla gara ed alla fase di esecuzione del contratto sono esclusi dal diritto di accesso civico “generalizzato”,  essendo sottoposti esclusivamente alla speciale disciplina contenuta nell’articolo 53 del d.lgs. 50/2016.

Non è quindi possibile consentire un indiscriminato accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati.

Questo il principio espresso dal Tar Emilia-Romagna, Parma, con la sentenza n. 197 del 18 luglio 2018.

Nel caso di specie un operatore aveva richiesto di acquisire e visionare i documenti di una gara di appalto già espletata e dalla quale lo stesso era stato escluso, nonché una serie di dati inerenti ad aspetti relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale scaturito da tale gara, peraltro già concluso.

L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, stabilisce che “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

La stessa normativa statale di settore prevede che l´accesso civico sia escluso nei “casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990” (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. 33/2013).

Si tratta dei cosiddetti casi di “esclusione assoluta”, nei quali cioè l’amministrazione che detiene i documenti richiesti non conserva alcuna possibilità di comparazione discrezionale degli interessi coinvolti.

Come evidenziato dai giudici amministrativi l’accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica è soggetto al rispetto delle specifiche condizioni, modalità e limiti dettate dall’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 che restringe il campo di applicazione del diritto di accesso alle norme sul diritto di accesso ordinario di cui alla legge 241/1990.

Pertanto, secondo i giudici amministrativi, la speciale disciplina contenuta nell’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 (ivi ricompreso l’espresso richiamo all’applicabilità delle regole in materia di diritto di accesso ordinario) deve considerarsi come un caso di esclusione della disciplina dell’accesso civico ai sensi del comma 3 dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.


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