Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Accesso all’offerta tecnica: l’opposizione deve essere motivata e comprovata


La stazione appaltante non può negare l’accesso all’offerta tecnica se l’opposizione manifestata dal concorrente risultato aggiudicatario non specifica le ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale.

Questo il principio ribadito dal Tar Marche, Ancona, con la sentenza n. 121 del 21 febbraio 2019.

Nel caso di specie l’aggiudicatario, con una dichiarazione del tutto generica e stereotipata, aveva affermato che il proprio Progetto di Gestione del Servizio “contiene segreti tecnici e commerciali relativi a esperienza maturata nel settore e solidità e organizzazione dell’impresa risultanti da un know how che è il frutto della più che trentennale esperienza di impresa del settore della cooperativa, comprovati da un modello organizzativo e modalità gestionali di elevato standard qualitativo, nonché strumenti e innovazioni che a nostro avviso giustificano che non vengano resi pubblici al fine di evitare pregiudizio alla cooperativa medesima”.

Tale giustificazione, applicabile acriticamente a qualsiasi situazione, si pone in evidente contrasto con la prescrizione, ex articolo 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016, secondo cui la dichiarazione, circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, deve essere “motivata e comprovata”, cioè ben circostanziata e documentata in relazione al caso specifico.

L’impresa partecipante all’appalto, dunque, al fine di escludere l’esercizio del diritto di accesso, ha il preciso onere di esplicitare, in concreto e non mediante il ricorso a clausole di mero stile o a formulazioni generiche, le ragioni per le quali l’eventuale conoscenza delle informazioni tecniche contenute nei documenti richiesti possa arrecare nocumento alla stessa.

A sua volta la stazione appaltante, in sede di valutazione dell’istanza di accesso pervenuta, è tenuta a valutare, sulla base della dichiarazione resa dall’offerente, se l’inerenza del documento al segreto tecnico o commerciale si fondi su una “motivata e comprovata dichiarazione”.


Richiedi informazioni