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Marche, del. n. 11 – La programmazione del fabbisogno di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’ambito applicativo dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001, relativo alla definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale e alla rimodulazione della dotazione organica, in relazione alla facoltà assunzionale prevista dall’art. 35 bis del d.l. 113/2008 (rubricato “Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale”).

I magistrati contabili delle Marche con la deliberazione 11/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 marzo, hanno evidenziato che la fase dell’assunzione di personale non può prescindere dal corretto utilizzo dello strumento della programmazione del fabbisogno di personale, che, come noto, è stato significativamente inciso dai recenti interventi normativi attuativi della riforma c.d. Madia.

Nell’ambito della nuova disciplina della programmazione del personale assume specifica significatività l’introduzione del Piano triennale dei fabbisogni del personale che rappresenta un significativo superamento del sistema tradizionale in cui l’assetto organizzativo di un ente era fondato sul concetto di dotazione organica.

Le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, adottate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018, prevedono che le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, possono procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, da effettuarsi nell’ambito “del potenziale limite finanziario massimo della medesima” e garantendo la neutralità finanziaria dell’operazione.

La possibilità di rimodulare la dotazione organica si fonda sull’esigenza di individuare la dotazione di personale che l’amministrazione ritiene effettivamente rispondente ai propri fabbisogni (individuati ex ante, cioè prima di effettuare assunzioni di personale).

Peraltro, le mutate esigenze del contesto normativo, organizzativo o funzionale che giustificano la modifica del piano (Linee guida, par 2, pag. 8) non possono che riferirsi a circostanze di carattere generale, collegate alle esigenze dell’amministrazione in funzione del raggiungimento dei suoi obiettivi, e non a situazioni di fatto che si dovessero verificare ex post, correlate al verificarsi di condizioni del tutto eventuali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 11 – 19

 


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