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Sicilia, del. n. 52 – Componenti del CDA di una fondazione: compensi


Un sindaco ha chiesto se la disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 secondo cui la partecipazione agli organi collegiali degli enti che “ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche” è onorifica, ovvero gratuita, sia applicabile anche ai componenti del CDA di una fondazione, finalizzata a tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, monumentale e culturale, costituita su iniziativa di un ente territoriale.

I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 52/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 febbraio, hanno ribadito che tale disposizione preclude di erogare qualsiasi compenso in favore degli amministratori degli enti sia pubblici che privati che ricevono contributi pubblici.

Conseguentemente tali vincoli sono applicabili anche alle istituzioni promananti da enti locali, quali le fondazioni, indipendentemente dalla misura della partecipazione dell’ente locale, anche non maggioritaria (Corte dei Conti, sez. Lombardia, del n. 325/2015)

Solo nel caso in cui la fondazione non riceva finanziamenti pubblici è possibile prevedere una limitata remunerazione in favore degli amministratori (Consiglio di Stato, Sez. I° n. 01989/2018), mentre compete agli stessi il rimborso delle spese documentate.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 52 – 19


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