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Lombardia, del. n. 325 – Fondazione finanziata con risorse pubbliche: gratuità compensi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 secondo cui la partecipazione agli organi collegiali degli enti che “ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche” è onorifica, ovvero gratuita.

In particolare l’ente ha chiesto se tale disposizione si estenda anche ad una Fondazione Teatro che, a norma di statuto, riceve contributi annuali e pluriennali da parte dell’ente locale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 325/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno ribadito che la norma impone la gratuità di tutte le cariche assegnate all’interno degli organi collegiali degli enti a contribuzione pubblica con la sola eccezione di talune tipologie di organismi, nominativamente indicati ed espressamente esclusi dalla norma medesima (ovvero “enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”).

Il comma 2-bis dell’articolo 35 del d.l. 5/2012 ha fornito l’interpretazione autentica del succitato comma 2, escludendo il carattere onorifico solo per i collegi dei revisori dei conti e sindacali e per i revisori dei conti.

Come ribadito dai magistrati contabili, la previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 6 del d.l. 78/2010 preclude di erogare qualsiasi compenso in favore degli amministratori di fondazioni che ricevono contributi pubblici.

La norma si applica indipendentemente dalla misura della partecipazione dell’ente locale, prescindendo dalla sussistenza di una partecipazione maggioritaria.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 325-15

 

 


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