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Lombardia, del. n. 20 – Spesa per posizioni organizzative in un comune privo di dirigenza


Un sindaco ha chiesto un parere avente ad oggetto la disciplina relativa ai limiti finanziari della spesa inerente le posizioni organizzative in un comune privo di dirigenza.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 20/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 febbraio, hanno evidenziato ribadito che le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, devono complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (sez. Lombardia, del. n. 200/2018).

Pertanto, il valore della spesa da considerare ai fini del rispetto del tetto per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative è, nei comuni privi di dirigenza, quello stanziato direttamente in bilancio sempre che il valore della stessa sia corrispondente al valore complessivo contrattualmente previsto da attribuire ai dipendenti titolari delle posizioni organizzative (Sez. Sicilia, del. n. 172/2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 20 – 19


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