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Sicilia, del. n. 172 – Limite al trattamento accessorio del personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione del valore di spesa del trattamento accessorio per l’anno 2016 che, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, costituisce il limite massimo per l’anno 2017

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 172/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno ribadito che, ai sensi dell comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, a partire dal 1° gennaio 2017, nel computo del tetto di spesa devono rientrare tutte le risorse stanziate nel bilancio 2016 con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate.

Il limite massimo di spesa di riferimento, pertanto, non può essere quello quantificato tenendo conto della ipotetica struttura organizzativa né quello relativo alle somme effettivamente erogate e riferite all’esercizio 2016, piuttosto deve essere quello rappresentato dall’ammontare delle risorse stanziate in bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 172 -18


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