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Gare: suscettibile di sanatoria il difetto parziale di sottoscrizione


L’offerta sottoscritta da uno solo dei due amministratori deve considerarsi suscettibile di sanatoria mediante soccorso istruttorio e, dunque, non costituisce causa di immediata ed automatica esclusione dalla gara.

Questo il principio espresso dal Tar Sardegna con la sentenza n. 34 del 22 gennaio 2019.

Nel caso di specie un operatore economico aveva contestato la mancata esclusione dell’aggiudicataria la cui offerta (sia economica che tecnica) era stata sottoscritta da uno solo dei due amministratori, nonostante lo statuto consentisse di compiere disgiuntamente le sole operazioni di importo inferiore a 5.000,00.

In tale situazione, come evidenziato dai giudici amministrativi, non si versa in un’ipotesi di mancanza della sottoscrizione dell’offerta (vizio insuscettibile di essere sanato mediante il ricorso al c.d. soccorso istruttorio) ma nella meno grave fattispecie di “non corretta spendita del potere rappresentativo”.

Tale tipologia di vizio, in forza dei principi generali, opera sul piano della efficacia e non su quello della validità (nel senso della non operatività sul piano della validità degli atti posti in essere in violazione o in carenza dei limiti del potere rappresentativo).

Tale vizio, dunque, non preclude la riferibilità dell’offerta alla società e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa e, pertanto, può essere sanato mediante soccorso istruttorio (Cons. Stato, sent. 5 marzo 2018, n. 1338; Tar Firenze, sent. 31 marzo 2017, n. 496; Cons. Stato, sent. 10.9.2014, n. 4595; Tar Lazio, Roma, sent. 16.6.2016, n. 6923).

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