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Gare: regolarizzabile l’offerta che non è firmata da entrambi i soci amministratori


Qualora lo Statuto della società concorrente ad una gara pubblica preveda che l’offerta deve essere firmata da entrambi i soci amministratori, la firma di uno solo di questi concretizza una incompleta sottoscrizione dell’offerta che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa.

Di conseguenza, il vizio è sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 496 del 31 marzo 2017.

Nel caso di specie i documenti concernenti l’offerta erano stati firmati da uno dei due soci amministratori, mentre in forza dello Statuto societario, la sottoscrizione doveva provenire da entrambi.

La stazione appaltante, dopo aver riscontrato il difetto di firma congiunta della documentazione di gara e dell’offerta economica, aveva invitato l’altro socio a regolarizzare con la propria firma i documenti di gara, previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal disciplinare di gara.

Come evidenziato dal Tar Toscana la firma di un solo socio amministratore determina una incompleta sottoscrizione dell’offerta, originando una non corretta spendita del potere rappresentativo, in una sorta di fattispecie a formazione progressiva che avrebbe dovuto concludersi con la firma dell’altro socio amministratore e che invece si è interrotta con la sottoscrizione apposta da uno solo dei due.

Tale situazione, tuttavia, non è assimilabile alla mancanza della sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto privo di procura costituendo invece un caso di mancato perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva o di incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa.

Il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio (Tar Lazio, Roma, sentenza n. 6923/2016).

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