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Gare: illegittimo attribuire il 40% del punteggio alla componente economica


Qualora si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario rispettare il tetto massimo del 30% per l’attribuzione del punteggio economico.

Questo il principio espresso dall’Anac nel parere n. 7 del 9 gennaio 2019.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per la fornitura, per due anni, di materiale di osteosintesi, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quantificando nel 40% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica.

La stazione appaltante aveva motivato tale scelta evidenziando l’elevato grado di omogeneità (qualitativa) delle forniture oggetto di affidamento.

L’Autorità ha ritenuto illegittimo l’operato della stazione appaltante in quanto con conforme all’articolo 95, comma 10-bis, del d.lgs. 50/2016 secondo cui «La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento».

La norma, dunque, consente di attribuire all’elemento prezzo un punteggio limitato all’interno del limite massimo, inderogabile, del 30%.

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