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Lombardia, del. n. 366 – Oneri riflessi sui diritti di rogito spettanti ai segretari comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione degli oneri riflessi sui diritti di rogito spettanti ai segretari comunali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 366/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2019, hanno ricordato che l’articolo 10, comma 2-bis, del d.l. 90/2014, dispone che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

Tale disposizione normativa fa espresso riferimento al termine “quota” del provento annuale spettante al Comune e da ciò se ne deduce che le somme relative al pagamento del diritto di rogito vanno intese al lordo degli oneri accessori.

Nel principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/2015 è stato chiaramente affermato che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, specificando con la dicitura “ivi compresi quelli a carico degli enti” che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli enti, nei limiti dell’importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi.

Da ciò ne deriva che, nel rispetto del quantum percepito “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”, il riparto degli oneri andrà effettuato secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente.

Sull’argomento, si veda la deliberazione n. 400/2018 della sezione di controllo Veneto.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 366 -18


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