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Nuovo Ccnl Funzioni locali: elemento perequativo escluso dal computo del lavoro supplementare


L’elemento perequativo rappresenta una specifica, autonoma e distinta voce retributiva.

Tale elemento, non essendo stipendio, non rientra nella nozione di retribuzione globale di fatto e conseguentemente non può essere ricompreso nella base di calcolo del compenso per le ore di lavoro supplementare.

Questo è il chiarimento fornito dall’Aran con il parere n. 15979 dell’1 ottobre 2018.

Alcuni istituti contrattuali, come ad esempio l’indennità di turno, il compenso di lavoro straordinario, il compenso di lavoro supplementare del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, si calcolano applicando determinate percentuali ad alcuni aggregati stipendiali.

Le ore di lavoro supplementare, ad esempio, sono retribuite, ai sensi dell’art. 55 del nuovo Ccnl Funzioni Locali del 21 maggio 2018, con un compenso pari alla retribuzione globale di fatto di cui all’art. 10 comma 2 lett. d) del Ccnl 9.05.2006, maggiorata di una percentuale pari al 15%.

L’Aran, confermando le indicazioni fornite con il parere CFL1, ha ribadito che l’elemento perequativo, non essendo stipendio, non deve essere computato nella retribuzione utile al calcolo del compenso per le ore di lavoro supplementare.


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