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Elemento perequativo previsto dal CCNL Funzioni Locali: il chiarimento dell’Aran


L’elemento perequativo, voce retributiva prevista dal nuovo CCNL Funzioni Locali, non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle nozioni di retribuzione base e non può essere qualificato come “trattamento economico accessorio”.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL1 del 2 agosto 2018.

L’articolo 66 del nuovo CCNL Funzioni Locali prevede il riconoscimento di un emolumento perequativo mensile da corrispondere una-tantum per 10 mensilità, per il solo periodo marzo-dicembre 2018, al personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2014, collocato nei livelli più bassi (ossia con reddito complessivo non superiore ai 26.000 euro, elevati a 26.600 euro dalla legge di bilancio 2018).

L’Autorità, chiamata ad esprimersi sulla natura di tale voce retributiva, ha evidenziato che l’elemento perequativo:

  1. non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006; l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base;
  2. non può neanche essere qualificato come “trattamento economico accessorio”; conseguentemente, si ritiene che non vada sottoposto alla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.

 


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