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Basilicata, del. n. 38 – Incarichi di staff a personale in quiescenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione della normativa in tema di conferibilità di “incarichi di staff” negli enti locali, in particolare sulla possibilità di assumere personale da destinare alla costituzione degli uffici previsti dall’articolo 90 del tuel, specificando che si tratta di personale in quiescenza.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 38/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 novembre, hanno chiarito che il vigente quadro normativo consente l’assunzione di personale in quiescenza per lo svolgimento di “incarichi di staff” ex articolo 90 del Tuel purché ciò avvenga nei limiti di cui all’articolo 5, comma 9 del d.l. 95/2012.

In altri termini, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto, è necessario verificare l’effettivo contenuto della prestazione dedotta in contratto: l’articolo 5, comma 9 del d.l. 95/2012, infatti, circoscrive il divieto agli “incarichi dirigenziali e direttivi”, agli “incarichi di studio” ed agli “incarichi di consulenza”.

Ne consegue che è possibile conferire, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 90 del TUEL, un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza (Corte dei Conti, sez. Liguria, del. n. 27/2016; sez. Calabria, del. n. 27/2018; sez. Umbria, del. n. 77/2018).

Come ribadito dai magistrati contabili:

  • il presupposto necessario, ma non sufficiente, per la costituzione degli uffici c.d. “di staff” è costituito dalla sussistenza di un regolamento (Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) che configura la possibilità di istituire questa tipologia di ufficio;
  • l’effettiva istituzione dell’ufficio di staff non può prescindere da una valutazione sulla complessità della struttura organizzativa dell’ente medesimo che, a sua volta, è direttamente connessa alle dimensioni dell’ente locale (ampiezza e complessità degli apparati). Conseguentemente, anche in assenza di un espresso divieto legislativo, sarebbe quanto meno inopportuno prevedere l’istituzione di un ufficio di staff in un comune di ridotte dimensioni;
  • il personale in staff, ai sensi dell’art. 90 Tuel, operando alle dirette dipendenze dell’organo politico di governo dell’ente, non può svolgere funzioni gestionali ma esclusivamente funzioni di supporto agli organi di direzione politica;
  • il rapporto con i soggetti investiti di funzioni di staff deve avere carattere necessariamente oneroso;
  • la spesa sostenuta a tale titolo va computata sia ai fini della verifica del generale tetto di spesa per il personale, fissato dal comma 557 dell’articolo 1 della legge 296/2006, sia ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile, fissato dal comma 28 dell’articolo 9 del d.l. 78/2010;
  • pur trattandosi di un atto di nomina di tipo fiduciario, l’amministrazione locale ha il dovere di motivare il provvedimento richiamando la sussistenza dei presupposti di adeguata professionalità e di esperienza del soggetto prescelto, sì che risulti la ragionevolezza della scelta.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Basilicata del. n. 38 -18


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