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Lazio, del. n. 66 – Soccorso finanziario a società in liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di disporre, a favore una società totalmente partecipata in liquidazione, un intervento diretto di soccorso finanziario, nei limiti delle somme appositamente vincolate, finalizzato ad assolvere a debiti di natura prevalentemente fiscale, nonché ad evitare il fallimento della società.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 66/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno ribadito che l’obbligo del socio pubblico di accantonare in bilancio risorse proporzionali alla quota di partecipazione in società in perdita di esercizio, sancito dall’articolo 21 del d.lgs. 175/2016 non influisce in alcun modo sul sistema di divieti e limiti di ammissibilità degli interventi finanziari in favore delle società in perdita cristallizzato dall’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016.

Tale ultima disposizione fissa un generale divieto di disporre, a qualsiasi titolo, erogazioni finanziarie “a fondo perduto” in favore di società in grave situazione deficitaria, relegando l’ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con possibilità di risanamento aziendale e prospettive di continuità, nonché per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo (sez. Liguria, del. n. 24/2017).

E’ evidente come, nel caso di società in liquidazione, l’apporto finanziario dell’ente socio viene a tradursi in un accollo delle passività societarie, totalmente privo delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale.

Per giustificare tale scelta l’ente è tenuto a dimostrare in modo obiettivo la necessità dell’operazione per il conseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto a quelli della continuità aziendale, nonché la relativa convenienza economica rispetto alla fruizione del beneficio della responsabilità patrimoniale limitata (sez. Lombardia, del. n. 106/2017).

Si tratta di una dimostrazione che, pur non impossibile, è stata riconosciuta come valida, ad esempio, qualora finalizzata al necessario recupero al patrimonio comunale di beni societari indispensabili per la prosecuzione dell’erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell’ente per l’adempimento delle obbligazioni della società.

Al riguardo, è da escludere che il concreto interesse pubblico all’operazione possa essere identificato con la mera esigenza di soddisfare alcuni crediti sociali aventi natura fiscale, trattandosi di vantaggio che non ricade sul patrimonio dell’ente socio e neppure è neutro per gli equilibri di finanza generale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 66 -18


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