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Piemonte, del. n. 114 – Utilizzo graduatoria concorsuali di altro comune: condizioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare la graduatoria di un concorso di un altro comune facente parte della medesima Unione di comuni.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 114/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 ottobre, hanno chiarito che è possibile attingere alle graduatorie concorsuali di altro comune a condizione che:

  • il posto vacante sia preesistente l’indizione del concorso: ciò al fine di evitare che vi possano essere assunzioni “nominative” creando posti ad hoc per soggetti già presenti in graduatoria.
  • la graduatoria sia relativa a posti del tutto omogenei (per qualifica e tipologia contrattuale) a quello da ricoprire.

Come ricordato dai magistrati contabili, l’articolo 3, comma 61, legge n. 350/2003 richiede il previo accordo delle Amministrazioni interessate.

I magistrati contabili hanno affermato la non necessità del previo accordo prima della approvazione della graduatoria, evidenziando che ciò che rileva è che “l’accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell’ utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici” (CC Umbria, del. n. 124/2013).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 114 -18


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