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Autonomie, del. n. 19 – Fondo risorse decentrate e limiti ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 19/2018, pubblicata sul sito il 23 ottobre 2018, hanno chiarito che gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del nuovo CCNL Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018 [rispettivamente: euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno 2019 (lett. a) e differenze derivanti dall’aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche (lett. b)], in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 221/2018.

I magistrati contabili hanno osservato che l’articolo 67, comma 1, del CCNL Funzioni Locali prescrive che, a decorrere dal 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato, comprensivo di tutte le risorse stabili (quali individuate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004) di competenza 2017, come certificate dal collegio dei revisori.

In tale somma devono considerarsi anche quelle dello specifico fondo per le progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 2004.

Dette risorse, per espresso disposto normativo (art. 67, comma 1, secondo periodo), confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo così consolidato confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.

Detto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

In seguito, al comma 2, l’articolo 67 individua dettagliatamente le molteplici fonti che possono incrementare stabilmente il “Fondo risorse decentrate”, consolidato secondo le modalità sopra rappresentate.

In particolare, viene disposto che il predetto Fondo sia stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno 2019 [art. 67, comma 2, lett. a)] e di un importo pari alle differenze alle differenze derivanti dall’aggiornamento del valore delle cd. progressioni economiche [art. 67, comma 2, lett.b)].

La dichiarazione congiunta n. 5, allegata al CCNL, in relazione a tali specifici incrementi del Fondo stabilisce che “gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti”.

Come evidenziato dai magistrati contabili, pertanto, le predette poste suscettive di incrementare stabilmente il “Fondo risorse decentrate” trovano la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari (cfr. art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Trattasi, in altri termini, di risorse incrementative definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, di talché per esse non si rilevano i presupposti per la sottoposizione alle finalità proprie della norma vincolistica limitativa dell’espansione della spesa di personale.

Diversamene opinando, verrebbero ad essere vanificate le finalità stesse del CCNL Funzioni Locali sottese al superamento del “congelamento” della dinamica retributiva.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 19 – 18


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