Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 221 – Trattamento accessorio dopo il nuovo CCNL: questione di massima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai limiti di finanza pubblica posti al trattamento economico accessorio del personale dipendente da enti locali a seguito del nuovo Contratto Collettivo nazionale di categoria sottoscritto il 21 maggio 2018.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 221/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno ribadito l’orientamento espresso con la deliberazione n. 200, secondo cui le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, devono complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u)”.

Secondo i magistrati contabili solo gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a (euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a valere dal 2019) e b (differenze derivanti dall’aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche), non sono soggetti al limite stabilito dalla disposizione di finanza pubblica, come espressamente affermato dalla dichiarazione congiunta n. 5.

Di diverso avviso la sezione Puglia che, al contrario, ha ritenuto l’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 applicabile agli incrementi previsti dall’art. 67, comma 2, del Contratto Collettivo, ivi compresi quelli di cui alle lettere a) e b), quantunque espressamente esclusi dalla dichiarazione congiunta n. 5 (sez. Puglia, del. n. 99/2018).

In ragione del contrasto interpretativo, i magistrati contabili hanno sottoposto alla Sezione Autonomie la seguente questione: “se gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Si segnala il seminario di studi “Il contratto decentrato e il fondo incentivante dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 221 -18


Richiedi informazioni