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Contratti pubblici: modalità di applicazione dell’imposta di bollo


L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un’istanza di interpello (risposta n. 35 del 12 ottobre 2018) ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo su alcuni documenti prodotti nell’ambito dei contratti pubblici.

Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti allegati al contratto d’appalto, l’Agenzia, confermando quanto già espresso con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, ha ribadito che il capitolato d’appalto, in quanto contenente le condizioni negoziali del contratto (es. termini di esecuzione, responsabilità ed obblighi dell’appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell’appalto), è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine di € 16,00 per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

Sono invece soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso – quando vengono presentati all’ufficio delle entrate per la registrazione – nella misura di € 1,00 per ogni foglio o esemplare, gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici.

Con riferimento alle istanze/dichiarazioni di partecipazione alla procedura di gara, l’Agenzia ha evidenziato che, indipendentemente dal contenuto e dalla valenza giuridica delle dichiarazioni rese, le stesse non possono essere ricondotte nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (queste ultime escluse, in modo assoluto, dall’imposta di bollo).

Trattandosi di richiesta volta all’ottenimento di un provvedimento, quale la partecipazione alla procedura di gara, la stessa è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

Infine, relativamente alle transazioni concluse nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l’Agenzia ha ribadito che le offerte economiche presentate dagli operatori economici che non risultano aggiudicatari della commessa non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, trattandosi di mere proposte contrattuali che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 96/E del 2013).

Diversamente, il documento di accettazione dell’offerta firmato dal PO, contenente tutti i dati essenziali del contratto (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc.) deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

 


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