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Mepa: i documenti di offerta e accettazione necessitano del bollo


L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta di bollo su forniture scambiate all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).

In particolare l’Amministrazione finanziaria ha precisato che sono soggetti all’imposta di bollo i documenti di offerta e di accettazione, redatti in formato elettronico, per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti pubblici e fornitori all’interno del MEPA.

In merito alle transazioni scambiate nel mercato elettronico, l’Agenzia ha evidenziato che l’articolo 328 del d.p.r. 207/2010, prevede espressamente al quinto comma che “il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante“.

Pertanto, il contratto tra la p.a. ed un fornitore abilitato viene stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.

Quindi, l’accordo avvenuto su piattaforma Mepa equivale a una scrittura privata e deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al dpr 642/1972.

Tale disposizione, infatti, stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo, fin dall’origine, per le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, il documento di accettazione dell’offerta inviato in fac-simile alla controparte, contiene tutti gli elementi tipici del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, luogo di consegna, informazioni per la fatturazione, eccetera.

L’imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l’offerta (fornitore).

Diversamente, l’imposta non è dovuta per le proposte presentate dagli operatori che non siano seguite dal documento di accettazione.

Trattasi, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.

 


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