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Liguria, del. n. 111 – Stabilizzazione personale con rapporto di lavoro basato su contratti a termine


Un sindaco ha chiesto in merito alla possibilità di considerare, ai fini dell’integrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di reclutamento stabilita dall’articolo 20 del d.lgs. 75/2017, non solo il servizio prestato dal dipendente presso il comune che intende dar luogo alla “stabilizzazione” di personale, ma anche a quello espletato presso altri comuni.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 111/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno ricordato che l’articolo 20 del d.lgs. 75/2017 disciplina la possibilità di espletare, nel solo triennio 2018-2020, procedure speciali di assunzione a tempo indeterminato orientate alla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per la maturazione dei tre anni (di servizio anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2017), si può tener conto del servizio precedentemente prestato presso altri enti locali può essere computato che esercitino funzioni in forma associata (ovviamente insieme a quella che intende effettivamente dar luogo alla “stabilizzazione”).

Come sottolineato dai magistrati contabili, a tal fine è necessario che il servizio precedentemente prestato presso altri enti locali sia avvenuto nell’ambito della gestione associata di funzioni (Sez. Lombardia, del. n. 157/2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 111-18


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