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Lombardia, del. n. 157 – Personale: requisiti richiesti per la stabilizzazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, in particolare sui requisiti richiesti per la stabilizzazione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 157/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno evidenziato che tale norma, così come integrata dal comma 881 della legge di bilancio n. 205/2017, consente di valorizzare non solo il servizio prestato presso il comune che intende procedere alla stabilizzazione (come accade per le altre pubbliche amministrazioni), ma anche quello espletato presso altri comuni esercitanti funzioni “in forma associata” (intendendosi per tali quelle disciplinate agli artt. 30 e seguenti del Tuel).

Conseguentemente, per la maturazione dei tre anni di servizio, è possibile tenere conto del periodo espletato anche presso le suddette amministrazioni (in tal senso la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 9 gennaio 2018).

Pertanto, ai fini della procedura di stabilizzazione è necessario che il dipendente comunale:

·         sia stato in servizio, con contratto a tempo determinato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 125 del 2015 (28 agosto 2015), presso una delle amministrazioni che, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, esercitino funzioni in forma associata (lett. a);

·         sia stato reclutato con procedure concorsuali, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione (lett. b);

·         abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (lett. c).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 157-18


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