Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Autonomie, del. n. 15 – Spesa storica irrisoria per assunzioni flessibili: soglia di spesa per il futuro


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 15/2018, pubblicata sul sito il 1° agosto 2018, hanno chiarito che l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali flessibili nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, ricorrere a queste forme contrattuali, in via del tutto eccezionale, nella misura strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente.

La nuova soglia di spesa dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.

Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.

La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018.

Secondo i magistrati contabili, il principio fissato con la deliberazione 1/2017, concernente i limiti quantitativi all’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nel caso in cui l’ente non abbia sostenuto alcuna spesa di personale nel periodo indicato dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (anno 2009, ovvero triennio 2007/2009), può essere esteso anche ai casi di spesa storica irrisoria.

Resta fermo l’obbligo dell’ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 15-18

Si segnala il seminario di studi “Il contratto decentrato e il fondo incentivante dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali


Richiedi informazioni