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Veneto, del. n. 180 – Limiti assunzioni flessibili: questione di massima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare al limite di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 nel caso in cui la c.d. spesa storica sia irrisoria, tanto nell’anno 2009 quanto nel triennio 2007-2009, ovvero sia insufficiente a definire un parametro di riferimento idoneo per procedere a nuove assunzioni con tipologie di lavoro flessibile.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 180/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 maggio, hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie, affinchè sia chiarito se sia possibile, in alcuni determinati casi, procedere comunque ad una nuova determinazione del parametro di riferimento, applicando lo stesso principio di diritto enucleato per i casi in cui la spesa storica sia stata nulla, sia nell’anno 2009, sia nel triennio 2007/2009.

Secondo i magistrati del Veneto, le indicazioni fornite Sezione Autonomie con la delibera n. 1/2017, riguardano la sola fattispecie caratterizzata dall’assenza assoluta della spesa, in cui vi è cioè la mancata previsione del limite stabilito dalla legge: in tal caso l’ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente.

Su un diverso crinale interpretativo si pone invece la diversa e più estensiva posizione sostenuta dalla Sezione Friuli Venezia Giulia nella deliberazione 3/2018, secondo cui anche nel caso in cui la spesa storica nell’anno 2009 ovvero nel triennio 2007-2009 possa definirsi “irrisoria” è possibile individuare una nuova base di spesa, previa idonea motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 180-18


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