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Lombardia, del. n. 222 – Assunzioni di personale dirigente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare la spesa conseguente alla cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale per il calcolo della capacità assunzionale destinabile ad una unità con qualifica dirigenziale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 222/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno evidenziato che l’articolo 3 comma 5 del d.l. 90/2014, che regola la complessiva capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali, non fa distinzione tra personale non dirigenziale e personale dirigenziale.

Le disposizioni dell’articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) stabiliscono poi come si possa costruire la capacità assunzionale sulla base delle cessazioni di personale non dirigenziale (sez. Veneto, del. n. 12/2017).

Come ribadito dai magistrati contabili è la capacità assunzionale complessiva degli enti a rilevare, composta com’è di cessazioni nell’anno precedente e c.d. resti assunzionali, e non come a questa capacità si sia giunti (sez. Lombardia, del. n. 106/2018; sez. Toscana, del. n. 164/2017).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 222 -18


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