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Toscana, del. n. 164 – Calcolo delle facoltà assunzionali per il personale di polizia locale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità di calcolo delle facoltà assunzionali per gli enti che debbano effettuare assunzioni di dipendenti appartenenti alla polizia locale.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 164/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 settembre, hanno evidenziato che l’art. 7, comma 2-bis del d.l. 14/2017, convertito con la legge 48/2017, prevede che, negli anni 2017 e 2018, i comuni che nell’anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge 243/2012, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della l. 296/2006.

La norma precisa anche che tali cessazioni non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’art. 1, comma 228, della legge 208/2015.

Come evidenziato dai magistrati contabili tale norma è volta a consentire agli enti, nel calcolo delle facoltà assunzionali, l’applicazione di percentuali più alte alla spesa del personale di polizia locale cessato nell’anno precedente, rispetto al restante personale, in vista del rafforzamento delle attività rivolte al controllo del territorio e alla sicurezza urbana.

Considerata la finalità del legislatore, nonché il tenore letterale della norma, gli enti potranno calcolare la capacità assunzionale sull’intera spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, ovviamente però applicando la percentuale più ridotta per essa prevista dall’art. 1, comma 228 della l. 208/2015 (e non la percentuale superiore introdotta tramite il richiamo all’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014).

La percentuale superiore, infatti, può essere applicata solo sulla spesa relativa alle cessazioni del personale di polizia locale e, fra l’altro, in tal caso viene precisato che tali cessazioni non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 164 – 17


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