Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Puglia, del. n. 99 – C.C.N.L. del 21 maggio 2018: incrementi del fondo risorse decentrate


Un sindaco ha chiesto se gli aumenti previsti dall’articolo 67, comma 2, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 si pongano al di fuori del perimetro applicativo dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 99/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 luglio, hanno ribadito che l’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art. 67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018 (sull’argomento vedi anche Lombardia, del. n. 200/2018).

Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n. 5, allegata al C.C.N.L. in parola, secondo la quale “in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti”.

Le dichiarazioni congiunte, infatti, come confermato anche dalla stessa ARAN, non hanno valore normativo e, quindi, nè sono vincolanti, né, tantomeno, possono derogare a norme di contenimento della spesa pubblica.

Come osservato dai giudici amministrativi, inoltre, l’aumento disposto dalla lettera a) [importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015], opera solo a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno 2019.

In pratica, un incremento del fondo delle risorse decentrate può risultare legittimo se non comporta un incremento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto all’anno 2016.

Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una corrispondente riduzione delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa.

Questa conclusione trova sostanziale conferma nell’art. 15, comma 7, del C.C.N.L. secondo il quale “per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67”.

E’ previsto, praticamente, un sistema di “vasi comunicanti” (SS.RR. n. 6/18) che trova un limite invalicabile “nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017” (art. 67, comma 7, del C.C.N.L.).

Le nuove disposizioni contrattuali saranno analizzate nel seminario di studi “Il contratto decentrato e il fondo incentivante dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali” in programma a Firenze il 21 settembre 2018.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 99 -18


Richiedi informazioni