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La consapevolezza del pregiudizio del credito erariale legittima l’azione revocatoria


In presenza di un credito erariale derivante da una sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, il ricorso del debitore ad atti dispositivi del proprio patrimonio non può che ragionevolmente tradursi in una fonte di incertezza e di sicuro pregiudizio per il corretto soddisfacimento delle ragioni creditorie.

La consapevolezza di agire recando un pregiudizio alle ragioni del credito legittima l’esercizio della azione revocatoria promossa dalla Procura per far dichiarare inefficaci gli atti di vendita posti in essere.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 128 depositata l’11 luglio 2018, con la quale è stata accolta l’azione revocatoria richiesta dalla Procura nei confronti di un soggetto condannato per responsabilità erariale in relazione alla alienazione di un immobile.

I presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria, come risulta dal tenore letterale dell’articolo 2901 c.c., sono tre:

  1. la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore che ha posto in essere il negozio giuridico potenzialmente dannoso;
  2. il danno effettivo (eventus damni) derivante dall’atto posto in essere dal debitore in quanto idoneo a ridurre effettivamente la garanzia del patrimonio del debitore ovvero a mettere in pericolo le reali possibilità di soddisfacimento del credito;
  3. l’elemento soggettivo (scientia damni), che riguarda solo il debitore in caso di atto a titolo gratuito ovvero anche il terzo stipulante in caso di atti a titolo oneroso, idonei a diminuire la consistenza della garanzia patrimoniale ovvero, relativamente a quelli anteriori al sorgere del credito, dolosamente preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.

Nel caso di specie, considerata la tempistica della vendita, la sussistenza dello stretto rapporto di parentela (fratelli) tra l’alienante e il compratore nonchè l’importo del prezzo di negoziazione del bene, i giudici contabili hanno ritenuto ampiamente provato il requisito della consapevolezza del danno arrecato agli interessi del credito erariale (sull’argomento, si veda anche Corte dei Conti, sez. giur. Appello, sent. n. 377/2015).

Leggi la sentenza
CC Giur. Veneto sent. n. 128 – 18


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