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Trasformazione da società ad azienda speciale: gli effetti sull’assetto organizzativo e gestionale


La trasformazione di una società per azioni partecipata in un’azienda speciale, ancorché non espressamente disciplinata dall’articolo 115 del Tuel, che si occupa del fenomeno inverso della cd. privatizzazione, ossia del passaggio cd progressivo da azienda speciale verso società di capitali, né contemplata nell’articolo 2500-septies cod. civ. (Trasformazione eterogena da società di capitali) deve ritenersi pienamente ammissibile.

Tale trasformazione eterogenea regressiva non dà luogo ad una duplice vicenda estintiva-costitutiva, integrando piuttosto un mutamento della forma organizzativa dello stesso soggetto imprenditoriale, che faceva e continua a fare capo all’ente pubblico territoriale per la gestione dei pubblici servizi locali.

Ne consegue l’applicazione del principio generale di continuità dei rapporti giuridici, valevole per ogni altra ipotesi di trasformazione prevista dalla legge, ai sensi dell’art. 2498 c.c., secondo il quale “Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3946 del 27 giugno 2018.

Nel caso di specie l’ente territoriale, in luogo di procedere con lo scioglimento e la liquidazione della società per azioni (totalmente partecipata, operante in house providing per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica), ai sensi degli artt. 2484 e seg. cod. civ. e, successivamente, istituire ex novo l’azienda speciale, ai sensi dell’art. 114 del Tuel, comma 1, mediante conferimento di capitale di dotazione (comma 6) e nomina degli amministratori (comma 3), aveva deliberato la trasformazione della società per azioni in azienda speciale.

Come osservato dai giudici amministrativi la decisione di trasformare una società di capitali in azienda speciale deve ritenersi legittima sia per la non tassatività delle fattispecie elencate nell’art. 2500 septies cod. civ. (che, pur controversa in giurisprudenza, è però ritenuta da condivisibile dottrina, se non altro quando entrambi gli enti si connotino per autonomia giuridica e patrimoniale e per regime giuridico, che consenta l’adeguata tutela dei creditori nella fase della trasformazione), sia per la compatibilità con le disposizioni pubblicistiche, che tendono ad uniformare il regime delle società in house e delle aziende speciali quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di controllo da parte della p.a. di riferimento (in tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2014).

I giudici amministrativi, confermata l’ammissibilità della scelta operata dall’ente, hanno analizzato gli effetti che tale passaggio produce sull’assetto organizzativo e gestionale dell’azienda speciale risultante dalla trasformazione.

Nello specifico, il passaggio c.d. regressivo da società di capitali ad azienda speciale non determina la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma soltanto la modificazione della struttura organizzativa della preesistente società per azioni in azienda speciale (tra le altre, Cass. sez. I, 14 dicembre 2006, n. 26826; id. V, 23 aprile 2007, n. 9569; id., III, 20 giugno 2011, n.13467; id. I, 19 maggio 2016, n. 10332; sez. VI, ord., 9 ottobre 2017, n. 23575; nonché Cass. S.U., 31 ottobre 2007, n. 23019).

La trasformata azienda speciale non è un soggetto giuridico istituito ex novo, bensì un diverso modello organizzativo del soggetto imprenditoriale che faceva e continua a fare capo all’ente pubblico territoriale per la gestione dei pubblici servizi locali.

Ne consegue l’applicazione del principio generale di continuità dei rapporti giuridici, valevole per ogni altra ipotesi di trasformazione prevista dalla legge, ai sensi dell’art. 2498 c.c., secondo il quale “Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.

Tale principio è certamente operante nei rapporti intrattenuti con i terzi dall’ente trasformato che continuano in capo all’ente risultante dalla trasformazione, in quanto esso è espressione della continuità aziendale che si realizza tra i due organismi coinvolti nella trasformazione.

Tuttavia, l’automatica operatività del principio non è altrettanto incontestabile in riferimento al rapporto intrattenuto dagli enti con gli organi sociali, connotato dall’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, di regola la trasformazione societaria comporta il mutamento della struttura di governo societario e quindi dei soggetti in essa designati.

Secondo un indirizzo interpretativo, uno degli effetti indiretti ed immediati che si realizzano una volta che la trasformazione – in particolare quella eterogenea c.d. regressiva – sia divenuta efficace è la cessazione degli organi della società, specificamente nel caso in cui la loro presenza sia incompatibile col tipo di ente risultante dalla trasformazione.

Per un corretto inquadramento delle caratteristiche giuridiche ed economico-contabili che caratterizzano le aziende speciali, si segnala la pubblicazione per EKD Editore, del libro “L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali.


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