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Marche, del. n. 32 – Alienazione patrimonio immobiliare: vincolo di destinazione dei proventi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 56-bis, comma 11, del d.l.69/2013 che impone agli enti territoriali di destinare all’estinzione anticipata dei mutui, e quindi alla riduzione del proprio indebitamento, la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile e la restante quota a spese di investimento.

In particolare l’ente ha chiesto dove debba essere collocata tale somma qualora non utilizzata in ragione del limitato importo della stessa (e quindi tale da non essere adeguata ad operazioni finanziarie come quelle della estinzione anticipata di debiti).

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 32/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 luglio, hanno chiarito che qualora nel corso dell’esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell’avanzo d’amministrazione, in aggiunta all’eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l’ente decida di procedere alla estinzione anticipata.

Trattandosi, infatti, di entrate soggette a vincoli di destinazione, non residua in capo all’ente alcun margine di discrezionalità (Sez. Lombardia, del. n. 85/2016, e n. 293/2017; sez. Autonomie, del. n. 31/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 32 -18


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