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Svolgimento di attività lavorative extra istituzionali non autorizzate: è danno erariale


L’assunzione di incarichi esterni retribuiti non autorizzati dall’amministrazione datrice di lavoro costituisce condotta illecita con conseguente danno per l’erario.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 47 depositata il 29 giugno 2018.

Nel caso di specie la Procura aveva contestato due profili di danno arrecati all’Università da parte di un docente universitario: il primo correlato all’indebita percezione dell’indennità prevista per i docenti a tempo pieno in concomitanza con lo svolgimento di un’attività professionale esterna di tipo privatistico, il secondo alla percezione dei compensi nell’ambito delle attività professionali svolte in difetto della previa autorizzazione dell’amministrazione datrice di lavoro.

I giudici contabili hanno ritenuto fondata l’azione risarcitoria, considerato il protrarsi della situazione di illegittimità (oltre 10 anni), sintomatica di un modus procedendi rivelatore di una grave noncuranza della disciplina di settore e di una ostinata indifferenza agli obblighi di servizio.

La normativa in materia di status giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo prevede chiaramente l’incompatibilità del rapporto di lavoro in regime di tempo pieno – comportante l’attribuzione di un’indennità mensile aggiuntiva – con lo svolgimento di un’attività professionale esterna.

La violazione di tale obbligo di esclusività delle prestazioni rende inutile l’erogazione dei maggiori emolumenti previsti per il regime di impiego a tempo pieno e, dunque, si configura come un costo inutile per l’amministrazione, che deve essere risarcito.

Allo stesso modo la normativa vieta l’assunzione di incarichi retribuiti extra istituzionali in mancanza della previa autorizzazione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro.

In caso di inosservanza di tale divieto, l’articolo 53, comma 7 bis, del d.lgs. 165/2001, sancisce che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte debba essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, in favore dell’amministrazione di appartenenza.

Con l’art. 7-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, il legislatore ha ulteriormente chiarito che “l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti”.

Tale previsione normativa, come ribadito dai giudici contabili, non ha valenza innovativa in quanto, già prima dell’entrata in vigore della legge 190/2012, la mancanza di autorizzazione nello svolgimento di un’attività extra lavorativa costituiva condotta illecita con conseguente danno per l’erario (Corte dei Conti, sez. giur. Emilia Romagna, sentenza n. 170/2017; Sez. Emilia-Romagna n. 61/2015; sez. giur. Lombardia, sentenza 54/2015).

Leggi la sentenza
CC Giur. Friuli Venezia Giulia sent. n. 47 – 18


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