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Compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali: sono erogabili alle P.O.?


I compensi per prestazioni di lavoro straordinario connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali, ai sensi dell’articolo 40 del CCNL del 22.1.2004, possono essere erogati anche a favore dei titolari di posizione organizzativasolo nel caso in cui un ente riceva specifiche risorse finanziarie, formalmente assegnate da enti diversi (Stato o Regione) per far fronte alle suddette calamità naturali.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo RAL_1977 del 30 maggio 2018.

Come ribadito dall’Autorità, la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio, ivi compreso quello per lavoro straordinario.

Dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico per essi previsto, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, in aggiunta allo stesso i titolari di posizione organizzativa possono percepire solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale.

A tal proposito si evidenzia che, secondo la nuova regolamentazione contenuta nell’articolo 18 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto definitivamente in data 21 maggio 2018, ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

a)      l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;

b)      i compensi ISTAT, ai sensi dell’art. 70-ter;

c)       i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;

d)     i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

e)      i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 Del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;

f)       i compensi di cui all’art. 56-ter, previsti per il personale dell’area della vigilanza;

g)      l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;

h)      i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  • i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art.9 della legge n.114 del 2014;
  • i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 9.5.2006;
  • i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art. 3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446 del 1997;
  • i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio.

Le novità che riguardano il nuovo CCNL saranno approfondite nel seminario di studi “Personale EE.LL.: cosa cambia con il nuovo Ccnl Funzioni Locali del 21 maggio 2018


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