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Veneto, del. n. 110 – Permuta “pura” e permuta c.d. “spuria”


Un sindaco ha chiesto se per procedere ad una permuta di un’area di proprietà comunale con un lotto di proprietà privata sia necessario dimostrare l’indispensabilità e indilazionabilità dell’operazione.

L’ente ha premesso che, essendo il valore dell’area comunale ben superiore al valore del lotto con fabbricato proposto dal privato, la differenza tra i due valori di stima sarà destinato esclusivamente ad opere per la manutenzione stessa del fabbricato o per altre opere programmate.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 110/2018 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 marzo, hanno ricordato che l’articolo 12 del d.l. 98/2011 si applica in tutti quei casi in cui vi sia un acquisto a titolo derivativo frutto di una contrattazione tra le parti, in cui la p.a. acquisti immobili e corrisponda per essi un prezzo a titolo di corrispettivo.

Tale norma, viceversa, non si applica quando vi sia un procedimento autoritativo che presuppone la corresponsione di un indennizzo, come nel caso dell’esproprio, ovvero nel caso della permuta “pura” dove non c’è alcun versamento di denaro a titolo di corrispettivo, ma unicamente un trasferimento di un bene in cambio di un altro bene (Sez. Veneto, del. n. 149 e 151 del 2013; del. n. 264/2016).

Tali principi, con gli opportuni correttivi, possono comunque applicarsi anche nel caso di permuta c.d. “spuria”, quando cioè il valore del bene di proprietà della pubblica amministrazione sia superiore a quello del privato.

In tal caso è necessario che l’operazione preveda forme di compensazione rispetto al maggior valore del bene pubblico trasferito.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 110 -18


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