Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Veneto, deliberazione n. 148-151 e 155-156 – Espropriazione e permuta pura: fuori dal divieto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 138 della legge 228/2012, in particolare, se le acquisizioni effettuate ai sensi del d.p.r. 327/2001 rientrino nel divieto di acquisto di immobili stabilito per l’anno 2013.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 148/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 giugno, hanno chiarito che “la norma sembra riferirsi, quindi, ai casi in cui vi sia un acquisto a titolo derivativo in esito a un procedimento contrattuale, in cui vi sia il riferimento a un prezzo, e non quando vi sia un procedimento autoritativo che invece, nel caso di esproprio, presuppone la corresponsione di un indennizzo”.

In senso contrario, si veda Corte dei Conti sez. contr. della Liguria 9/2013 e del Piemonte 52/2013.

Inoltre, i magistrati contabili hanno chiarito che “sono escluse dall’ambito del divieto di acquisto le operazioni di permuta “pura”, ovverossia a parità di prezzo, in quanto le stesse appaiono correlate alla valenza sostanziale del divieto così rispettando la ratio della norma vincolistica volta a escludere esborsi di denaro a titolo di corrispettivo”.

Inoltre, su tale questione è necessario ricordare che l’articolo 10-bis del d.l. 35/2013, modificato dalla legge di conversione 64/2013 (pubblicata nella G.U. n. 132 del 7 giugno 2013) è stabilito che “nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, (…) non si applica alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”. Si veda anche Corte dei Conti sez. contr. della Toscana, deliberazione 172/2013 

 


Richiedi informazioni