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Appalto ad alta intensità di manodopera: aggiudicabile solo sulla base del criterio dell’OEPV


Per i servizi ad alta intensità di manodopera, a prescindere dalla “elevata” o meno “ripetitività” delle relative prestazioni, l’aggiudicazione deve avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia con la sentenza n. 389 del 19 febbraio 2018.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva – vigilanza antincendio, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso.

L’articolo 95 del d.lgs. 50/2016, al comma 2, stabilisce la regola generale secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare il comma 3 dell’articolo 95 individua alcuni casi di esclusivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v’è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera.

Il successivo comma 4, elenca i casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali v’è quello dei servizi ripetitivi.

Secondo i giudici amministrativi, il rapporto tra le due disposizioni è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell’o.e.p.v. che non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall’entità dello sforzo motivazionale dell’amministrazione (in tal senso Tar Lazio, sent. n. 12439/2016; Tar Basilicata, sent. n. 612/2017)

In altri termini, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 95 hanno portata autonoma e natura inderogabile (in senso contrario, si veda Tar Abruzzo, sent. n. 30/2017).


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