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Servizio ad elevata manodopera con prestazione fortemente ripetitiva: criterio di aggiudicazione


La stazione appaltante può fare ricorso al criterio del minor prezzo per affidare un appalto di servizi sotto soglia comunitaria che, pur relativo a un servizio ad elevata manodopera, ha per oggetto una prestazione fortemente ripetitiva.

Questo il principio espresso dal Tar Abruzzo con la sentenza n. 30 del 13 gennaio 2017.

Nel caso di specie una stazione appaltante aveva avviato una gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (ex art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016), del servizio di sorveglianza attiva antincendio.

La gara era stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

Un operatore economico aveva contestato la scelta della stazione appaltante in quanto, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, avrebbe dovuto essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il nuovo codice appalti prevede, quale regola generale, l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016, l’applicazione del criterio del “miglior rapporto qualità/prezzo” è obbligatoria, tra l’altro, per i contratti relativi a “servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1”, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto.

Il successivo comma 4, tuttavia, prevede una deroga, ammettendo il criterio del minor prezzo, tra l’altro, per l’affidamento di “servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

Tali disposizioni, secondo i giudici amministrativi, si trovano in rapporto di complementarietà.

Di conseguenza, se l’appalto presenta entrambe le caratteristiche, nel senso che, in forza del suo oggetto, rientra tanto nell’ambito di applicazione del terzo comma (servizio ad elevata manodopera), tanto nell’ambito di applicazione del quarto comma (prestazione fortemente ripetitiva), la previsione di esclusività del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa cede il passo alla possibilità di aggiudicare l’appalto al massimo ribasso.

In tal caso, cioè, la disposizione derogatoria consente alla stazione appaltante di fare ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.


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