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Gare: sanabile la carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica


Il difetto di sottoscrizione dell’offerta tecnica, se sussistono elementi coincidenti attestanti la paternità della dichiarazione, è sanabile.

Questo il principio espresso dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 1179 del 15 novembre 2017.

Nel caso di specie un concorrente aveva presentato la propria offerta in idoneo plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le tre buste A, B e C in cui erano presenti, rispettivamente, la documentazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, anch’esse debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Tuttavia, l’offerta tecnica era risultata totalmente priva della sottoscrizione, sia in calce che sui singoli fogli e pertanto la Commissione di gara ne aveva disposto l’esclusione.

Di diverso avviso l’Anac secondo cui, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), anche ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l’elemento della sottoscrizione.

Di conseguenza, ove sussistano elementi che non impediscono di risalire alla paternità dell’offerta tecnica (nel caso di specie posta, unitamente alle altre due buste A e C, nel medesimo plico, idoneamente sigillato), la carenza della sottoscrizione è sanabile.

Tale interpretazione, si evidenzia, risulta estensiva rispetto alla disposizione di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, che esclude espressamente la sanatoria degli elementi afferenti l’offerta tecnica ed economica (Tar Lazio, Roma, sent. n. 11092/2016; Tar Liguria, sentenza n. 145/2017).


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