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Gare: non è sanabile la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica


La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica (e degli allegati di cui la stessa si compone), che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara, non è sanabile mediante il soccorso istruttorio.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 11092 del 9 novembre 2016.

La sottoscrizione dell’offerta si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta.

Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale.

La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara.

Pertanto, il concorrente che abbia omesso la sottoscrizione dell’offerta tecnica deve essere escluso.

Non può ritenersi equivalente alla sottoscrizione dell’offerta l’apposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene.

Tale interpretazione è stata confermata dalla nuova disciplina del soccorso istruttorio contenuta nell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, che oltre ad escludere la sanatoria degli elementi afferenti l’offerta tecnica ed economica, ha ribadito che non sono sanabili le carenze della documentazione amministrativa “che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

 


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