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Procedure selettive delle società in house: sulle controversie decide il giudice ordinario


In relazione alla attività di reclutamento del proprio personale, le società in house non sono equiparabili alle pubbliche amministrazioni, motivo per cui deve essere mantenuta ferma la giurisdizione ordinaria, trattandosi di atti posti in essere da un soggetto di diritto privato nell’esercizio di poteri privatistici.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5074 del 2 novembre 2017.

Nel caso di specie una società ad intera partecipazione pubblica, deputata alla gestione di servizi pubblici locali, aveva indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione di operatori di servizi di igiene ambientale.

Un concorrente non classificato in posizione utile aveva impugnato gli atti della procedura concorsuale, in particolare l’elenco degli ammessi alla prova orale e la successiva graduatoria finale di merito.

Il giudice di primo grado (Tar Campania, Salerno, sent. n. 1525/2016) aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, evidenziando che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle p.a., prevista dall’articolo 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, sussiste nei soli casi di procedure attuate da uno dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, finalizzate alla instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico (Cass. Sez. Un. n. 28330/2011).

In particolare i dipendenti delle società in house non hanno la qualifica di dipendente pubblico e, pertanto, non può configurarsi alcun rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato (Corte dei conti Sicilia, del. n. 177/2017).

Decisione confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, in adesione al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, S.U. nella sentenza n. 7759 del 27 marzo 2017, che ha affermato la perdurante giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l’assunzione di personale dipendente.

Tale principio è espressamente confermato nell’articolo 19 del recente T.U. sulle società pubbliche (d.lgs. 175/2016), che ribadisce i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico (in tal senso Tar Toscana, sentenza n. 745/2017).

In particolare, il comma 4 dell’art. 19 prevede che: “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

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