Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare dipendenti della S.R.R. “società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti” tramite gli istituti del comando o del distacco ed alla computabilità di tale spesa di personale ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 177/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 ottobre, hanno ribadito che i dipendenti delle società partecipate non hanno la qualifica di dipendente pubblico e non possono fruire del comando, del distacco e degli altri istituti sulla mobilità del pubblico impiego.
La mobilità del personale delle società partecipate è specificatamente disciplinata dall’art. 19 del d.lgs. 175/2016.
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CC Sez. controllo Sicilia del. n. 177 – 17
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