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Lombardia, del. n. 248 – Contratto di PPP con allocazione del rischio a carico della PA


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione di un contratto di partenariato pubblico-privato di locazione finanziaria di opere pubbliche con prevalente allocazione dei rischi a carico della PA.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 248/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 settembre, hanno ricordato il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 15/2017 secondo cui “Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito”.

Nel caso in cui, invece, sulla base dell’analisi effettuata dall’ente, il contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche non allochi i rischi in prevalenza in capo all’operatore economico privato, la contabilizzazione delle entrate e delle spese da esso derivanti va effettuato secondo il metodo c.d. finanziario.

In quest’ultima ipotesi, il principio contabile prescrive che, al momento della consegna del bene oggetto del negozio, l’ente locale deve rilevare un debito pari al suo valore corrente (costituito dal valore attuale dei pagamenti da corrispondere nel corso del rapporto), da iscrivere tra le “accensioni di prestiti”, nonché registrare l’acquisizione del bene tra le spese di investimento (“si accerta l’entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio bilancio”).

Il bene, infatti, nel caso di contratti di PPP con prevalente allocazione dei rischi a carico della PA (qualificati dal SEC 2010 come indebitamento), anche se civilisticamente non ancora di proprietà dell’ente locale, dal punto di vista contabile deve essere preso in carico e inventariato (oltre che oggetto di ammortamento).

Al momento del pagamento dei canoni periodici, poi, l’ente locale deve rilevare sia gli interessi passivi (impliciti nel canone) che la quota di finanziamento rimborsata (i canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi della quota capitale di un prestito).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 248 – 17


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