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Autonomie, del. n. 15 – Locazione finanziaria di opere pubbliche: contabilizzazione


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 15/2017, pubblicata sul sito il 27 giungo, hanno chiarito che, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’articolo 187 del d.lgs. 50/2016 non sono considerate investimenti finanziati da debito a condizione che i rischi siano allocati in capo al contraente privato, coerentemente con le indicazioni comunitarie.

La questione di massima era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 36/2017.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la locazione finanziaria di opere pubbliche, disciplinata dagli articoli 3, 180 e 187 del d.lgs. 50/2016 (e, in precedenza, dagli artt. 3 e 160-bis del d.lgs. 163/2006) costituisce uno dei contratti di partenariato pubblico-privato (secondo la definizione datane, oltre che dal SEC 2010, dal d.lgs. 50/2016, e, in precedenza, dal d.lgs. n. 163/2016), tipizzati dal legislatore nazionale.

Mediante tale negozio si realizza una collaborazione di tipo articolato fra PA e operatore privato (di solito, un’ATI, composta almeno da un istituto bancario finanziatore e da un’impresa di costruzioni), in quanto quest’ultimo si impegna a finanziare, progettare, costruire, manutenere e gestire l’opera, a fronte del diritto di sfruttamento (per le opere c.d. calde) o della percezione di un canone predeterminato (per le opere c.d. fredde, non finanziabili dalla vendita di servizi agli utenti, come ospedali o scuole).

In base all’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2013, come “interpretato” dal punto 3.25 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la locazione finanziaria di opere pubbliche, a differenza degli altri contratti di PPP (anche del similare contratto di disponibilità), viene considerato, sempre e comunque (a prescindere dalla valutazione dell’allocazione dei rischi), indebitamento per la PA concedente.

La questione è stata risolta ricorrendo al regime delle “presunzioni”.

In breve, con l’art. 75 del d.lgs. 118/2011 si è introdotta una presunzione legale circa la qualificazione del leasing finanziario come fonte di indebitamento. Tale presunzione, in primo tempo assoluta (iuris et de iure), con il d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 57/2017, deve ritenersi avere carattere relativo (iuris tantum).

In altre parole, il contratto che sia riconducibile allo schema del leasing finanziario in una delle sue variegate declinazioni si ritiene costituisca indebitamento, salvo che l’amministrazione, previa valutazione della convenienza ed economicità dell’operazione, non dimostri rigorosamente che i rischi siano allocati in capo al contraente privato, coerentemente con le indicazioni comunitarie.

Ciò dovrà risultare sia negli atti preparatori del contratto, sia in modo chiaro e puntuale nel contratto redatto ai sensi dell’art. 180 del codice.

Non è sufficiente, insomma, che un contratto venga nominalmente qualificato come contratto di partenariato pubblico privato, né che vi siano clausole di mero stile ma prive di chiaro contenuto esplicativo dei rischi e della loro allocazione tra le parti per escluderne l’annoverazione tra le fonti di indebitamento, con quello che ne consegue in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 15 – 17


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