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Friuli, del. n. 53 – Compensi professionali per le avvocature interne degli enti pubblici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla problematica dei compensi professionali per le avvocature interne degli enti pubblici, relativamente alla gestione di controversie giudiziarie che abbiano avuto un esito favorevole.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 53/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 agosto, dopo aver ricostruito il quadro normativo che regola la materia dei compensi professionali per gli avvocati che siano anche dipendenti di avvocature interne di Enti pubblici, hanno ribadito che per procedere all’erogazione di detti compensi professionali è necessario che l’ente abbia adeguato il regolamento (individuando i criteri di riparto in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali, nonchè i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale) e abbia accantonato le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell’esercizio le relative spese.

E’ necessario, inoltre, rispettare i limiti quantitativi fissati dal legislatore.

A tal proposito vengono in rilievo tre “tetti” o “livelli”, raggiunti i quali non si possono erogare ulteriori somme di denaro, ovvero:

  • il tetto retributivo individuale generale che, in base all’articolo 23-ter del d.l. 201/2011, è parametrato sul trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione (EUR 240.000,00 annui in base al disposto dell’art. 13, comma 1, del d.l. 66/2014). Come specificato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 44/2016negli emolumenti percepiti vanno calcolati tutti i compensi professionali percepiti in funzione delle sentenze favorevoli, senza distinzione tra sentenze con vittoria o compensazione di spese”;
  • il “tetto” retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall’avvocato interno nell’anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (secondo la Sezione regionale di controllo per la Lombardia citata, per il calcolo del quale è possibile fare riferimento per analogia alla norma dell’art. 9, comma 1, del d.l. 78/2010 che comprende anche il trattamento accessorio);
  • il “tetto” finanziario collettivo da applicarsi per le fattispecie di sentenze favorevoli con compensazione delle spese o con transazione, in quanto l’ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell’anno 2013. In tal caso i criteri di assegnazione del compenso seguono le norme regolamentari o contrattuali vigenti (tale criterio ha portata residuale e non ricorre nella fattispecie di sentenze favorevoli con vittoria di spese, dove il limite finanziario è rappresentato da quanto liquidato in sede giudiziaria).

Come ribadito dai magistrati contabili il concetto di “tetto” opera come limite massimo per la potestà regolamentare dell’ente, pertanto resta salva la facoltà di prevedere uno stanziamento inferiore in relazione alle possibilità finanziarie dell’ente.

Infine, come evidenziato dai magistrati contabili, i compensi professionali per la gestione di contenziosi conclusi favorevolmente per le Amministrazioni devono considerarsi riservati esclusivamente agli avvocati formalmente iscritti all’albo che siano incardinati presso un ufficio esclusivamente dedicato al contenzioso di un Ente pubblico, senza svolgimento di mansioni diverse da quelle legali.

Infatti, l’articolo 9 del d.lgs. 90/2014 parla espressamente di “avvocati dipendenti” di Amministrazioni pubbliche, senza aver riguardo ad altre figure.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 53 – 17


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