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Lombardia, del. n. 44 – Riforma degli onorari delle avvocature degli enti pubblici


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della riforma degli onorari delle avvocature degli enti pubblici, contenuta nell’articolo 9 del d.l. 90/2014.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 44/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 febbraio, hanno evidenziato che:

• l’ente locale può stabilire, con il regolamento previsto dalla norma di finanza pubblica, di destinarne in favore dei dipendenti avvocati solo una quota della somma riscossa dalla controparte che è stata condannata al pagamento delle spese di lite. Infatti, l’art. 3 cit. consente all’amministrazione locale di determinare, oltre che le modalità, la “misura” del compenso spettante al dipendente avvocato (sez. Lombardia, del. n. 469/2015);

• il concetto di “tetto” opera come limite massimo per la potestà regolamentare dell’ente; pertanto resta salva la facoltà di prevedere uno stanziamento inferiore in relazione alle capacità finanziarie dell’ente medesimo.

• il tetto è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall’avvocato interno nell’anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 44-16

 


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