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Autonomie, del. n. 16 – Limite minimo al compenso dei componenti del Collegio dei revisori


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 16/2017, pubblicata sul sito il 3 luglio, hanno chiarito che l’individuazione di limiti minimi del compenso dei componenti dell’organo di revisione degli enti locali non compete alla Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva.

La questione di massima, concernente la determinazione del compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione e, specificatamente, la possibilità di individuare un limite minimo al predetto corrispettivo, in assenza di specifica disposizione sul punto, da ragguagliarsi al limite massimo, stabilito dal decreto del Ministro dell’interno 20 maggio 2005 in applicazione dell’art. 241 del Tuel, per la classe demografica appena inferiore a quella di appartenenza dell’ente,  era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 103/2017.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il legislatore non ha stabilito un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l’interesse dell’ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore attraverso il meccanismo di cui all’articolo 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011 e, dall’altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo.

Di conseguenza spetta all’autonomia contrattuale delle parti determinare il compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla legge).

Al riguardo, l’articolo 2233, comma 2, del codice civile dispone che, nei rapporti d’opera intellettuale, “in ogni caso la misura del compenso dev’essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione” e ciò a maggior ragione a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali operata dall’articolo 9 del d.l. 1/2012.

Inoltre, l’art. 10, comma 9, del d.lgs n. 39/2010 (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), esclude che il corrispettivo per l’incarico di revisione legale “possa essere subordinato ad alcuna condizione”, “possa essere stabilito in funzione dei risultati della revisione” e debba, invece, essere congruamente determinato al fine di assicurare l’effettività e l’indipendenza dell’attività di supervisione, di indirizzo e di verifica intestato ai revisori.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 16 – 17


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