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Lombardia, del. n. 103 – Compenso Organo di revisione: questione di massima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione del compenso spettante ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria, in particolare se sulla base delle classi demografiche degli enti locali definite dal DM 20 maggio 2015, possa ritenersi sussistente un limite minimo al predetto compenso, da individuarsi nel limite massimo stabilito per la classe demografica appena inferiore a quella di appartenenza dell’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 103/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 maggio, hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie, affinché sia adottata una delibera di orientamento.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Interno 20 maggio 2005, emanato in attuazione dell’art. 241, comma 1, del TUEL, fissa, tra l’altro, il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, in ragione dell’appartenenza dell’ente alle classi demografiche indicate nell’allegato A dello stesso decreto che prevede 9 classi per i comuni e 2 classi per le Province.

La fissazione legislativa del solo limite massimo al compenso era coerente con un sistema di nomina in cui il professionista, a cui affidare l’incarico, era autonomamente scelto dall’ente, e la determinazione del compenso affidata alla libera contrattazione delle parti.

La fissazione di un limite massimo, che non si accompagni ad una simmetrica fissazione di un limite minimo rischia, di contro, di non apparire più coerente con l’attuale sistema di nomina basato sul sorteggio (introdotto dall’art. 16, comma 25, del d.l. 138/2011), posto che l’ente potrebbe disattenderne di fatto gli obiettivi, stabilendo per il revisore sorteggiato (e magari non gradito) un compenso non congruo rispetto all’impegno professionale richiesto così da poter indurre quest’ultimo a rinunciare all’incarico a fronte del rischio di incorrere in responsabilità non compatibili con la remunerazione percepita.

Secondo i magistrati contabili il limite minimo al compenso dei componenti dell’Organo di revisione degli enti locali potrebbe essere ragionevolmente individuato nel limite massimo della fascia demografica appena inferiore della griglia definita dal DM 20 maggio 2005.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 103 – 17


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