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Lombardia, del. n. 36 – Locazione finanziaria di opere pubbliche: questione di massima


Un sindaco ha chiesto se il contratto di “locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità” sia qualificabile in termini di indebitamento.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 36/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo, hanno evidenziato che “locazione finanziaria di opere pubbliche”, disciplinata dagli articoli 3, 180 e 187 del d.lgs. 50/2016 (e, in precedenza, dagli artt. 3 e 160-bis del d.lgs. 163/2006) costituisce uno dei contratti di partenariato pubblico-privato (secondo la definizione datane, oltre che dal SEC 2010, dal d.lgs. 50/2016, e, in precedenza, dal d.lgs. n. 163/2016), tipizzati dal legislatore nazionale.

Mediante tale negozio si realizza una collaborazione di tipo articolato fra PA e operatore privato (di solito, un’ATI, composta almeno da un istituto bancario finanziatore e da un’impresa di costruzioni), in quanto quest’ultimo si impegna a finanziare, progettare, costruire, manutenere e gestire l’opera, a fronte del diritto di sfruttamento (per le opere c.d. calde) o della percezione di un canone predeterminato (per le opere c.d. fredde, non finanziabili dalla vendita di servizi agli utenti, come ospedali o scuole).

In base all’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2013, come “interpretato” dal punto 3.25 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la locazione finanziaria di opere pubbliche, a differenza degli altri contratti di PPP (anche del similare contratto di disponibilità) viene considerato, sempre e comunque (a prescindere dalla valutazione dell’allocazione dei rischi), indebitamento per la PA concedente.

Tale interpretazione, come evidenziato dai magistrati contabili, conduce a risultati distorti per l’attività di realizzazione di opere pubbliche da parte di regioni ed enti locali, che devono, sempre e comunque, qualificare come debito i flussi finanziari derivanti da un contratto di leasing immobiliare in costruendo, in difformità a quanto disposto dal SEC 2010 e dall’articolo 3, comma 1, lett. eee), del d.lgs. 50/2016.

La questione di massima è stata rimessa al Presidente della Corte dei Conti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 36 – 17


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