Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla necessità di assumere a carico del bilancio dell’ente i debiti rimasti insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione di un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del Tuel.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 386/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 giugno, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno evidenziato che:
- il consorzio, pur avendo natura strumentale, si distingue soggettivamente dagli enti locali partecipanti, in quanto è dotato di una propria soggettività giuridica e diviene un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici (sez. Campania, del. n. 75/2017);
- l’utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al complesso rapporto che si pone tra ente locale e organismi comunque partecipati, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che – direttamente o indirettamente – concorrono alla gestione di tali risorse;
- la copertura di disavanzi di “…consorzi, di aziende speciali e di istituzioni”, al fine di rispettare il pareggio del bilancio, può avvenire solo “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”, mentre per quanto riguarda, invece, le società, l’ordinamento riconosce la possibilità da parte dell’ente locale di provvedere alla loro ricapitalizzazione;
- la legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 551 e 552, legge 147/2013) ha previsto misure atte a responsabilizzare gli enti territoriali, che sono tenuti ad accantonare risorse in caso di perdite registrate negli organismi partecipati (norma poi riprodotta nell’art. 21 del d.lgs. 175/2016) (Umbria, del. n. 28/2017).
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CC Sez. controllo Veneto del. n. 386 – 17