Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Umbria, del. n. 28 – Consorzio di sviluppo industriale in perdita: costituzione fondo vincolato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla necessità di costituire “apposito fondo vincolato” per la copertura della perdita di un Consorzio di sviluppo industriale, dotato di personalità giuridica autonoma rispetto agli enti che lo hanno costituito, non espressamente menzionato nell’elenco ISTAT 2016, neppure come “categoria generale”.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 28/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno evidenziato come lo spirito informatore delle disposizioni dei commi 550-551 dell’articolo 1 della legge 147/2013 sia proprio quello di ridurre l’“esposizione a rischio” dell’ente partecipante, anche per le perdite di esercizio subite dall’organismo partecipato, a salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente stesso, secondo basilari canoni di sana gestione che ispirano il principio contabile generale di “prudenza” (n.9 dell’allegato 1 al d.lgs. 118/2011).

Di conseguenza, gli enti partecipanti ai “Consorzi di sviluppo industriale” sono tenuti a verificare non solo il grado di autonomia soggettiva che caratterizza i medesimi consorzi partecipati (per la loro autonoma personalità giuridica), ma anche il loro concreto grado di autonomia patrimoniale e di gestione dagli enti partecipanti stessi, da valutare con riferimento pure alla eventuale “esposizione a rischio” per le perdite di esercizio dei ridetti consorzi.

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, il provvedimento ricognitivo ISTAT delle amministrazioni pubbliche non ha valore esaustivo (Sez. Lombardia, del. n. 114/2012)

I casi dubbi delle “Unità Istituzionali” (ex paragrafo 2.12 del SEC 2010) da ricomprendere nel cennato provvedimento ISTAT vanno risolti mediante la puntuale verifica della sussistenza in concreto, in capo all’organismo di volta in volta considerato, degli elementi sostanziali che ne impongono l’inserimento.

Simili elementi si collegano, in base alle indicazioni che emergono dai paragrafi 20.17 e 20.18 (oltre che dal grafico 20.1) del Regolamento Europeo n. 549/2013:

  • alla natura “non market” dell’attività espletata dall’organismo: essa sostanzialmente coincide con la natura “profit – no profit” dell’attività stessa, ovvero con la “produzione di beni o servizi non destinati alla vendita”;
  • al “controllo pubblico” dell’organismo stesso: esso si sostanzia nella “capacità [di una pubblica amministrazione] di determinare la politica generale o di programma della unità istituzionale”. Un siffatto “controllo”, per pacifica e costante giurisprudenza contabile, va verificato in base alla “serie di indicatori significativi individuati dal SEC 2010”, dai quali desumere la sussistenza o meno della “capacità [dell’organismo] di determinarsi autonomamente”, rispetto all’ente pubblico che lo ha costituito.

Si segnala il ns. seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il d.lgs. 175/2016” in programma a Firenze il 9 maggio p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Umbria del. n. 28 – 17


Richiedi informazioni