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Lombardia, del. n. 183 – Provincia: riduzione del fondo a fronte della riduzione del personale


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di non considerare, ai fini della riduzione proporzionale del fondo, ex articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, il personale soprannumerario cessato per mobilità, prepensionamento o per altre cause.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 183/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 giugno, hanno evidenziato che il comma 236 fissa l’entità massima della spesa per il trattamento accessorio del personale entro il limite massimo corrispondente al 2015, imponendo una riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, salvo tener conto delle risorse assumibili previste dalla legge.

Secondo i magistrati contabili, dunque, l’automatica riduzione, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, dell’importo determinato per l’anno 2015 delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale deve essere riferito anche al personale cessato in virtù dello speciale procedimento di riallocazione del personale delle province, in forza della ridefinizione della dotazione organica operata ai sensi dei commi 421 ss. dell’art. 1 della legge 190/2014.

È infatti evidente che, laddove si optasse per una lettura diversa (ovvero della non considerazione delle cessazioni ex commi 96 dell’art. 1 della legge 56/2014 e 423 ss. dell’art. 1 della legge n. 190/2014 ai fini della quantificazione del fondo ex comma 236 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015), si avrebbe un aumento della spesa del personale accessorio per il complessivo comparto enti pubblici locali, contrariamente alla ratio di contenimento della spesa pubblica espressa dal richiamato comma 236.

A tal proposito si segnala che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.lgs. 75/2017 (in vigore dal 22 giugno 2017) che all’articolo 23 “Salario accessorio e sperimentazione” prevede che “……. a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato”.

Tale nuova disposizione non riproduce la parte finale del comma abrogato che, per la materiale quantificazione del tetto di spesa complessivo annuale per il trattamento accessorio del personale, imponeva che questo venisse “automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 183 – 17


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